BIM negli appalti pubblici

Obbligo, capitolato informativo e processo informativo secondo il D.Lgs 36/2023, la UNI 11337 e la UNI EN ISO 19650.

Dal recepimento del BIM nel Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti italiane gestiscono una quota crescente di gare con metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Per chi progetta, costruisce o appalta, questo significa documenti e ruoli nuovi: il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, l'ambiente di condivisione dati (ACDat/CDE) e figure come il BIM Manager e il Coordinatore delle informazioni. Questa pagina spiega cosa richiede l'obbligo, come è strutturato il processo e dove D3-Hub interviene come consulente.

Quando il BIM è obbligatorio negli appalti pubblici

L'obbligo di adozione del BIM negli appalti pubblici è stato introdotto gradualmente dal D.M. 560/2017 ("Decreto Baratono"), poi aggiornato dal D.M. 312/2021, ed è oggi disciplinato da una norma di rango primario: l'art. 43 del D.Lgs 36/2023 ("Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni") con il relativo Allegato I.9, che ha superato il rinvio diretto al D.M. 560/2017.
La regola attuale. Per effetto del correttivo D.Lgs 209/2024, dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale per le opere di nuova costruzione e gli interventi su costruzioni esistenti — escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie — con stima del costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro. Per gli interventi su beni culturali (art. 10, c. 1, D.Lgs 42/2004) l'obbligo scatta solo oltre la soglia di rilevanza europea (circa 5,54 milioni di euro). Da notare: il riferimento non è più l'importo a base di gara, ma la stima del costo presunto dei lavori.
Il correttivo del 2024 ha quindi innalzato da 1 a 2 milioni la soglia generale e introdotto una soglia distinta, più alta, per i beni culturali. La fascia 1–2 milioni, che secondo la traiettoria del D.M. 560/2017 sarebbe rientrata nell'obbligo dal 2025, oggi resta in regime facoltativo — pur fortemente raccomandato, e attivabile con criteri premiali se la stazione appaltante ha adottato gli adempimenti dell'Allegato I.9.

La progressività storica (D.M. 560/2017 + D.M. 312/2021), utile a inquadrare il percorso:

  • dal 2019 — lavori complessi ≥ 100 milioni di euro
  • dal 2020 — lavori complessi ≥ 50 milioni
  • dal 2021 — lavori complessi ≥ 15 milioni
  • dal 2022 — opere e interventi (escluse le manutenzioni ordinarie) ≥ 15 milioni
  • dal 2023 — ≥ soglia UE (circa 5,35 milioni)
  • dal 2025 — soglia prevista a 1 milione, portata a 2 milioni dal correttivo D.Lgs 209/2024
Un regime transitorio (parere MIT 27 febbraio 2025 n. 3131 e Linee guida BIM MIT 2026) esclude dall'obbligo i procedimenti la cui programmazione o progettazione sopra soglia risultava già avviata al 31 dicembre 2024, anche nella fase di realizzazione se l'opera è stata posta a gara in modalità tradizionale.
In pratica, per una stazione appaltante l'obbligo si traduce nel predisporre un capitolato informativo in fase di gara e nel richiedere agli operatori economici un piano di gestione informativa; per progettisti e imprese, nel saper rispondere a quei requisiti con un'organizzazione informativa conforme.

Il capitolato informativo: cos'è e chi lo scrive

Il capitolato informativo (CI) è il documento con cui il committente — la stazione appaltante — definisce cosa vuole ricevere in termini informativi: obiettivi del progetto, usi dei modelli, livelli di fabbisogno informativo, standard, formati di scambio e regole di gestione dei dati. È l'equivalente italiano di quello che la ISO 19650 chiama Exchange Information Requirements (EIR).

Chi lo scrive

È responsabilità della committenza (la stazione appaltante, tipicamente supportata dal RUP e da un consulente BIM). Il capitolato informativo è parte del capitolato tecnico di gara e vincola gli operatori economici nella loro offerta.

Cosa contiene

Obiettivi e usi del modello; i livelli di fabbisogno informativo (LOG geometrico + LOI informativo); le regole dell'ambiente di condivisione dati; ruoli e responsabilità informative; tempi e modalità di consegna.
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Il piano di gestione informativa: la risposta dell'operatore

Se il capitolato informativo è ciò che il committente chiede, il piano di gestione informativa (PGI) è ciò che l'operatore economico propone e poi attua per soddisfare quei requisiti. La UNI 11337 distingue due momenti:
  • oGI (offerta di gestione informativa): la risposta presentata in fase di offerta, che dimostra come l'operatore intende rispondere al capitolato;
  • pGI (piano di gestione informativa): il piano operativo dopo l'aggiudicazione, che dettaglia processi, ruoli, tempi e ambiente di condivisione dati — concettualmente il BIM Execution Plan della prassi internazionale.
In altre parole: il piano di gestione informativa risponde al capitolato, traducendo i requisiti del committente in un'organizzazione operativa concreta.

ACDat e Common Data Environment (CDE)

L'ambiente di condivisione dati (ACDat) è l'unico spazio digitale in cui confluiscono, vengono gestiti e condivisi tutti i contenuti informativi di un progetto. È il termine che la UNI 11337 usa per quello che la ISO 19650 chiama Common Data Environment (CDE): sono lo stesso concetto.
Non è semplicemente "una piattaforma": l'ACDat/CDE è soprattutto un insieme di regole — stati informativi (in lavorazione, condiviso, pubblicato, archiviato), flussi di approvazione, tracciabilità delle revisioni. La piattaforma software è lo strumento; il valore sta nel processo che la governa.
Per gli appalti pubblici, l'ACDat è il luogo dove la stazione appaltante e gli operatori si scambiano in modo controllato i contenuti previsti dal capitolato informativo.

I ruoli: BIM Manager, Coordinatore e CDE Manager

La UNI 11337-7 identifica tre figure principali della gestione informativa:
  • Gestore delle informazioni (BIM Manager): coordina l'intero processo informativo a livello di organizzazione/commessa.
  • Coordinatore delle informazioni (BIM Coordinator): coordina i modelli delle diverse discipline e gestisce la verifica delle interferenze.
  • Modellatore delle informazioni (BIM Specialist): produce e gestisce i contenuti dei modelli.
Accanto a queste, negli appalti emerge sempre più la figura del CDE Manager / ACDat Manager, responsabile del corretto funzionamento dell'ambiente di condivisione dati e delle sue regole.

Livelli informativi: LOD e LOI nella UNI 11337

Il livello di fabbisogno informativo definisce quanto un oggetto del modello deve essere dettagliato in una data fase. La UNI 11337-4 lo scompone in due componenti:
  • LOG — livello di dettaglio geometrico;
  • LOI — livello di dettaglio informativo (dati, attributi, documenti collegati).
La normativa italiana usa una scala a lettere (LOD A–G), distinta dalla scala numerica 100–500 della prassi statunitense (BIMForum); il capitolato informativo specifica quale livello è richiesto per ciascun oggetto e fase.

Approfondimento sui singoli livelli: vedi la voce di glossario dedicata.

Domande frequenti

Chi scrive il capitolato informativo?
Il capitolato informativo è redatto dalla committenza (la stazione appaltante), di norma con il supporto del RUP e di un consulente BIM. Definisce i requisiti informativi che gli operatori economici devono soddisfare ed è parte della documentazione di gara.
Cosa contiene il capitolato informativo?
Obiettivi del progetto e usi dei modelli, livelli di fabbisogno informativo (LOG e LOI), regole dell'ambiente di condivisione dati, ruoli e responsabilità informative, formati di scambio e tempi di consegna.
Qual è la differenza tra capitolato informativo e piano di gestione informativa?
Il capitolato informativo è ciò che il committente richiede; il piano di gestione informativa è la risposta operativa dell'operatore economico (oGI in offerta, pGI dopo l'aggiudicazione). In breve: il piano risponde al capitolato.
Il BIM è obbligatorio in tutti gli appalti pubblici?
No. Dal 1° gennaio 2025 l'obbligo riguarda le opere con stima del costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro (soglia portata da 1 a 2 milioni dal correttivo D.Lgs 209/2024); per i beni culturali vale la soglia di rilevanza europea (circa 5,54 milioni). Sotto soglia il BIM resta facoltativo, ma può essere richiesto con criteri premiali.
ACDat e CDE sono la stessa cosa?
Sì. ACDat (Ambiente di Condivisione Dati) è il termine della UNI 11337; CDE (Common Data Environment) è quello della ISO 19650. Indicano lo stesso concetto: l'ambiente unico, regolato, di condivisione dei dati di progetto.
Chi gestisce la verifica del modello (code/model checking)?
La verifica dei modelli e il coordinamento delle interferenze sono in capo al Coordinatore delle informazioni (BIM Coordinator), nell'ambito delle regole definite dal capitolato e dal piano di gestione informativa.

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D3-Hub affianca stazioni appaltanti, studi e imprese nella predisposizione del capitolato informativo, nella redazione del piano di gestione informativa e nella configurazione dell'ambiente di condivisione dati secondo UNI 11337 e ISO 19650.

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